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Che cos’è
La cessione del quinto dello stipendio è una forma di prestito personale studiata appositamente per i lavoratori dipendenti che comodamente possono ottenere una somma di denaro senza doversi preoccupare di rimborsarla personalmente in quanto sarà il datore di lavoro a restituire la rata mensilmente addebitandola direttamente in busta paga.
La Cessione del quinto per tanti anni è stata regolata dalla legge n. 180 e dal Decreto Presidente della Repubblica 28 Luglio 1950 n. 895. Tale normativa è stata poi modificata dal comma 137 dell’art. 1 della legge 30 Dicembre 2004, n. 311 e dall’art. 13 bis della legge 14 Maggio 2005 n. 80 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 14 Marzo 2005 n. 35.
In particolare sono state apportate le seguenti modifiche:
- estensione della cessione del quinto dello stipendio anche ai lavoratori assunti a tempo determinato;
- estensione dell’Istituto in esame a pensionati, pubblici e privati;
- eliminazione del requisito dell’anzianità.
In pratica la cessione del quinto dello stipendio è una forma di prestito adatta per l’acquisto della nuova auto, per la ristrutturazione della tua casa, per il tuo matrimonio, per viaggiare, per il tuo benessere e altre necessità.
Vantaggi
- Tassi d’interesse estremamente competitivi rispetto alle altre operazioni presenti nel settore dei finanziamenti;
- Copertura assicurativa I.N.P.D.A.P. grazie alla quale il dipendente stesso è coperto per il rischio vita ed il rischio impiego;
- Acconti immediati pari al 80% dell’importo erogato in soli 24 ore senza alcuna spesa o interesse annuo;
- Non è obbligatorio motivare la richiesta né con fatture né con altro;
- La richiesta può essere effettuata anche da dipendenti che abbiano avuto disguidi finanziari (protesti e/o cattivi pagatori);
- Viene concesso con firma singola;
- Documentazione semplicissima: Carta Identità, Codice Fiscale e ultima Busta Paga;
- Durata massima fino a 10 anni;
- La cifra da richiedere varia da € 3.000,00 fino ad un massimo disponibile in base al proprio stipendio.
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